Art. 2.
(Sistema integrato di interventi).

      1. Il sistema integrato di interventi in favore dei giovani laureati meridionali di cui all'articolo 1 comprende:

          a) la concessione di un premio in denaro, quale riconoscimento dei livelli d'eccellenza raggiunti nella formazione universitaria, nonché incentivo alla permanenza nei territori d'origine dei giovani laureati;

          b) la concessione di contributi per la specializzazione post-universitaria;

          c) la copertura degli interessi relativi a mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa;

 

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          d) la concessione di finanziamenti alle imprese per gli oneri relativi agli incarichi da esse affidati a giovani laureati meridionali;

          e) la possibilità, per le regioni del Mezzogiorno, di prevedere l'istituzione di un albo regionale per garantire l'accesso privilegiato dei giovani laureati meridionali agli incarichi professionali esterni conferiti dalla regione nella quale gli stessi risiedono.

      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente ai giovani laureati meridionali che hanno conseguito il diploma di laurea entro il termine previsto dal rispettivo corso di laurea o, al massimo, entro un anno oltre tale termine.